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Riconoscimento della LIS (lingua dei segni) in Italia: a che punto siamo?

Il dibattito sul riconoscimento della LIS in Italia è molto acceso. Vediamo insieme i punti salienti del testo di legge che si sta discutendo.
Specialisti dell'udito
Specialisti dell'udito 07/02/2017 09:00
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Insieme a Malta e al Lussemburgo, l’Italia è l’unico Paese in Europa a non aver ancora provveduto al riconoscimento della LIS, la lingua italiana dei segni; un vuoto da colmare al più presto se si considera che la convenzione ONU sul tema, del 2009, è stata ratificata dal nostro Paese e lo obbliga a non sottrarsi a questo iter.
Inoltre, la questione è della massima urgenza perché, se approvato, il testo costituirebbe una tappa importante sulla strada dell’inclusione delle persone sorde e sordo-cieche nella vita collettiva, promuovendo l’integrazione, l’accessibilità alla comunicazione e l’indipendenza di queste ultime.
Eppure, il percorso verso il riconoscimento della LIS pare ancora lungo e impervio, dal momento che il tema è molto discusso e non solo sul piano legislativo. Il dibattito fra segnanti (le persone sorde che utilizzano la Lis) e oralisti (che puntano, invece, alla diagnosi precoce, all’impianto cocleare o all’apparecchio acustico per l’apprendimento del linguaggio orale) è ancora molto accesso e molto diverse sono le posizioni rispetto a questa proposta.
Tuttavia, dallo scorso dicembre sembra che qualcosa abbia iniziato a muoversi: dopo oltre sei mesi di interruzione, infatti, si è riaperta la discussione del testo unico in Commissione Affari costituzionali al Senato.

Ma quali sono i punti salienti della legge per il riconoscimento della LIS?

Il testo di legge per il riconoscimento della LIS è costituito da sedici articoli e si fonda sulla rimozione delle barriere alla comunicazione, sull’accessibilità e sul diritto alla libertà di scelta dell’individuo, sottolineando l’importanza di prevedere per le persone affette da sordità tutti gli strumenti per la prevenzione e la cura: come la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l’oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata e LIS), i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato nella LIS etc.
Il testo sancisce, inoltre, il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi educativi e degli ausili da sfruttare per il raggiungimento della piena integrazione, oltre all’obbligo da parte dello Stato di garantire che tale scelta sia possibile in tutti i luoghi pubblici e privati, e che beni, servizi, ambienti e dispositivi siano comprensibili e utilizzabili da parte di tutte le persone.
Alle amministrazioni pubbliche è affidato il compito di garantire l’accesso:
-alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi;
-al patrimonio storico, artistico e culturale italiano;
-alle attività ricreative, sportive e del tempo libero;
-alle campagne informative, alle norme, ai tribune elettorali, ai programmi e ai calendari concernenti gli eventi elettorali;
-ai mezzi di trasporto;
-all’istruzione universitaria, post-universitaria e soprattutto scolastica.
Le strutture scolastiche, in particolare, devono offrire tutti i servizi indispensabili per il sostegno e l’integrazione dell’alunno sordo: la presenza dell’insegnante di sostegno, dell’assistente alla comunicazione e degli altri operatori, oltre ai dispositivi tecnologici e alle altre risorse indispensabili per la piena partecipazione alle attività. Il Miur è indicato come garante dell’apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua; e, per facilitare la piena inclusione, la legge contempla che i piani di studio includano l’apprendimento della LIS come materia facoltativa anche per tutti gli altri alunni.
La legge, infine, oltre al riconoscimento della LIS prevede anche l’introduzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione dei bambini affetti da sordità e del Registro nazionale degli interpreti.

Non resta che aspettare, dunque, che ulteriori sviluppi conducano la nostra legislazione a garantire alle persone con problemi di udito piena libertà di comunicare, agire e integrarsi all’interno delle attività collettive.